Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 11/12/1933 n. 1775

Art. 10. Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui all'ottavo ed all'ultimo comma dell'art. 7, ma prima che il consiglio superiore si sia pronunziato definitivamente sulle domande già istruite, la domanda potrà, in via eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre,se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata l'istruttoria.

Art. 11. Per la domanda prescelta l'ufficio del genio civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo. Il richiedente deve depositare presso la cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla metà di un'annata del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento. La cauzione può essere incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza.

Art. 12. Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare , nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti. Occorrendo opere in comune,il ministro, sentito il consiglio superiore, può imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere, salvo quanto è stabilito al capo ii. Le domande modificate a termine del primo comma sono sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte. Non possono però, fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame. Fra più concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici, si può in ogni caso, sentito il consiglio superiore, far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e più vasta derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri richiedenti, con le modalità indicate dal consiglio stesso, acqua o energia elettrica al prezzo di costo, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente alle quantità indispensabili per gli usi di essi richiedenti.

Art. 13. Nei casi di accertata urgenza, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può permettere che siano iniziate subito le opere, purchè il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente. Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti né opposizioni, l'autorizzazione all'inizio delle opere può essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall'ufficio del genio civile competente, che ne riferisce immediatamente al ministero dei lavori pubblici.

Art. 14. Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai sensi del successivo

articolo 51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del consiglio superiore ai fini indicati dal quarto comma di detto articolo. Le domande per utilizzazioni su corsi d'acqua riservati occorrenti alle amministrazioni dello stato sono presentate al ministero dei lavori pubblici che provvede alla concessione, sentito il consiglio superiore, senza bisogno di formale istruttoria.

Art. 15. Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto reale promosso dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze. Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro delle finanze.

Art. 16. Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano. Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello stato saranno osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli impianti che comunque passino in proprietà dello stato ai sensi di questa legge.

Art. 17. Per le derivazioni e utilizzazioni in tutto o in parte abusivamente in atto, l'utente che, all'uopo diffidato, non presenti nel termine assegnatogli domanda di concessione in via di sanatoria o non firmi nel termine assegnatogli il disciplinare per la concessione, è tenuto al pagamento di canoni per l'uso esercitato, nella misura prevista dalla presente legge, nonché al versamento della somma dovuta a norma dell'art. 7, comma secondo, ed al rimborso all'amministrazione per le spese d'istruttoria e per quelle di esecuzione di ufficio, salvo ogni altro adempimento e comminatoria stabiliti dalle leggi. I limiti dell'uso ed i conseguenti oneri stabiliti dalle leggi sono determinati con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze. La stessa disposizione si applica per le derivazioni e utilizzazioni in atto in virtù di autorizzazioni provvisorie ai sensi della presente legge. Resta fermo il dispositivo dell'art. 54.

Art. 18. I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai tribunali delle acque territoriali o al tribunale superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella gazzetta ufficiale del regno, al concessionario ed al ministro dei lavori pubblici.

Art. 19. La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.

Art. 20. Le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta del ministero dei lavori pubblici sentito il ministero delle finanze, e il cessionario non sarà riconosciuto come titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo. La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare. Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo stesso, non ostante qualunque patto in contrario. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti. Le società commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione,a norma dell'art, 96 del codice di commercio.

Art. 21. Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice si fanno per una durata non maggiore di anni sessanta; quelle di grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica, non possono eccedere la durata di anni settanta; le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta. Il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione. Giusta il disposto dell'articolo 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con r. decreto 9 maggio 1912 n. 1447, le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio 1908 n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante. La stessa disposizione è applicabile alle tranvie a trazione meccanica in virtù dell'art. 273 del citato testo unico ed alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.

Art. 22. La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884 n. 2644, ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza, ed ove non ostino motivi di decadenza o di pub- blico interesse, sarà sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grande derivazione per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grande derivazione per ogni altro uso. Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le disposizioni della presente legge.

Art. 23. Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916 n. 1664, per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all'articolo 11 di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita all'articolo 21 della presente legge. Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto decreto luogotenenziale 20 novembre 1916 n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione.

Art. 24. Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 2 della presente legge hanno la durata massima stabilita nell'articolo 21 per le varie specie di concessioni, con la decorrenza dal 1 febbraio 1917. La stessa norma si applica alle utenze concesse in base alla legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato f. Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei seguenti articoli 25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma. Nei casi previsti all'ultimo comma dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del presente articolo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche nei territori annessi in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920 n. 1322, e 19 dicembre 1920 n. 1778. Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla promulgazione della legge 10 agosto 1884 n. 2644, mantengono la durata loro assegnata.

Art. 25. Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento. Lo stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distri buzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale delle acque. Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma lo stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza. Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso. Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui siriferisce la concessione.

Art. 26. Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore e di concerto col ministro delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di uffici a termini dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo stato in quanto non ammortizzabile nell'ultimo quinquennio. Avverso il provvedimento col quale il ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al tribunale superiore delle acque costituito ai sensi dell'articolo 143, il quale decide in merito. Alla scadenza della concessione, se lo stato non intenda assumere la gestione diretta dei singoli impianti, l'utente cessante sarà preferito nel conferimento dell'esercizio, per un determinato periodo di tempo non eccedente trenta anni, purchè accetti le condizioni che l'amministrazione crederà di stabilire. Qualora egli non accetti tali condizioni, l'amministrazione sarà libera di procedere al conferimento ad altri. Per quanto riguarda le concessioni accordate all'amministrazione delle ferrovie dello stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario,l'esercizio dei relativi impianti sarà lasciato all'amministrazione stessa. Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.

 

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